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Affiancamento detrazioni

Bonus barriere architettoniche 2024

2024, qualcosa è cambiato

Stretta al bonus barriere architettoniche 2024, la detrazione del 75% sulle spese sostenute da cittadini,
imprese ed enti pubblici e privati per l’eliminazione di ostacoli alla mobilità.

La misura è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2024 fino al 2025, ma con gli ultimi Decreti il Governo ha deciso di restringere la platea degli interventi per cui viene riconosciuto e di obbligare all’uso della detrazione delle spese 2024 in 10 anni, non più in 5.

Dal 1° gennaio 2024, inoltre, l’agevolazione si può ottenere solo come detrazione IRPEF, salvo alcune eccezioni, mentre non è più possibile attivare la cessione dei crediti e lo sconto in fattura.

Bonus barriere architettoniche 2023-2025

Scopri le detrazioni 2023-2025 per installare Montascale a pedana e a poltroncina

L’art. 1, comma 365 della Legge n. 197/2022 stabilisce una proroga al bonus previsto per l’abbattimento delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

In particolare, il bonus 75% potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2025 e viene anche previsto che per l’approvazione di questo intervento in condominio è sufficiente la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.

Ricordiamo che l’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 prevede una detrazione del 75% per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati su edifici già esistenti e con spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 (dopo la modifica della Legge n. 197/2022), per un limite massimo di:

  • 50mila euro per edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40mila euro x il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, nel caso di immobili composti da 2 a 8 unità;
  • 30mila euro x il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio quando si tratta di immobili con oltre 8 unità.

La detrazione è concessa a condizione che gli interventi rispettino i requisiti previsti dal DM n. 236/1989 per garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche;

L’agevolazione spetta anche per:

  • interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
  • sostituzione dell’impianto;
  • spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito

Diversamente da quanto previsto per l’accesso alle detrazioni Superbonus 110%, il bonus barriere architettoniche 75% non è subordinato alla realizzazione di interventi trainanti.

Bonus barriere architettoniche 2022

Oggetto: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – NOVITA’ FISCALI LEGGE BILANCIO 2022

A seguito del nostro parere fornito in merito all’applicazione dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (possibilità di applicazione del cd. sconto in fattura o cessione del credito) relativamente ai prodotti venduti dalla Vs Società (montascale), desideriamo informarvi circa le novità che la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (di seguito Legge di Bilancio 2022) ha introdotto in data 30 dicembre 2021, prevedendo una nuova detrazione pari al 75% (in luogo della precedente al 50%) da applicare alle spese sostenute dai Contribuenti per l’eliminazione delle barriere architettoniche.


 

Per tutto l’anno 2022 gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti potranno godere di una detrazione fiscale del 75% che potrà essere utilizzata:

  • direttamente in dichiarazione dei redditi (in 5 quote annuali di pari importo);
  • Mediante le opzioni (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 delDecreto-legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

 

Tra le condizioni da rispettare, nel caso in cui gli interventi non rientrino nel superbonus 110 per cento, c’è un requisito oggettivo: i lavori devono essere realizzati su edifici esistenti.

A prevederlo è la Legge di Bilancio 2022 che all’art. 1, comma 42 aggiunge al Decreto Rilancio l’art. 119-ter recante “Detrazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche”.

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Limiti di spesa

Le spese per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche effettuati su edifici già esistenti devono essere sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (attualmente, dunque le maggiori detrazioni sono previste per l’anno 2022)

La detrazione del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

 

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Quali prodotti rientrano?

I nostri prodotti come montascale, servoscala, minilift ed ascensori rientrano nelle ristrutturazioni edilizie e quindi il risparmio è assicurato!

“Il nostro miglior successo è offrirti una mobilità serena.”

Detrazioni: domande e risposte

Le detrazioni 2022 per l’acquisto di uno di questi prodotti prevedono un recupero pari al 75% dell’importo investito.

Il recupero previsto dalle detrazioni per le ristrutturazioni (in cui rientra l’acquisto e installazione) è del 75% con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro.

In 10 quote annuali quindi in un totale di 10 anni ti verrà rimborsato il 50% della spesa.

Sì, oltre alle detrazioni previste per le ristrutturazioni, puoi usufruire dell’IVA agevolata al 4%, della detrazioni IRPEF del 19% e di un contributo Statale previsto dalla Legge 13/89.

Ulteriori informazioni

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